Il lavoro dell’Assistente Tecnico
By Peppe Labor
Il Lavoro degli Assistenti Tecnici: Obbligo di vigilanza e responsabilità nei laboratori
La funzione principale che l’assistente tecnico è tenuto a svolgere si esplica nelle seguenti attività: – conduzione tecnica dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità;
– supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche, guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. L’assistente tecnico, inoltre, assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
I problemi connessi alle specifiche responsabilità dell’assistente tecnico sono, quindi, riferibili a due aree: quella della corretta gestione dei beni appartenenti al patrimonio strumentale della scuola, affidati all’assistente in relazione alla conduzione degli ambienti assegnati e quella connessa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli alunni.
Quest’ultimi, infatti, durante le esercitazioni di laboratorio negli istituti professionali e tecnici sono assimilati in tutto e per tutto ai lavoratori. Rispetto alla prima problematica, l’assistente tecnico può essere coinvolto nella responsabilità per la sottrazione, perdita, danneggiamento di dotazioni affidate in custodia al docente sub-consegnatario dei beni del laboratorio, e allo stesso assistente (vedi profilo professionale tab. A allegata al CCNL 2007), quando si tratti di materiali che sono nella sua esclusiva disponibilità e che usualmente sono utilizzati per il suo lavoro. Il coinvolgimento può derivare, ad esempio, dal disordine nella conduzione del laboratorio e in particolare nella catalogazione e conservazione del materiale lì immagazzinato e utilizzato per le esercitazioni e il funzionamento; dal mancato esercizio di un controllo continuo e di una verifica attenta sui materiali e sugli strumenti; dalla inadeguata vigilanza sui soggetti che accedono ai locali; dall’abbandono dei locali senza le necessarie precauzioni.
Rispetto alla seconda problematica va rilevato che nei laboratori e durante le esercitazioni possono avvenire infortuni che comportano sanzioni per il datore di lavoro (dirigente scolastico) in caso di accertate violazioni della normativa sulla sicurezza in ambienti didattici che utilizzano macchine (officine meccaniche e laboratori tecnologici, macchine agricole e macchinari di trasformazione degli alimenti, cucine e bar), corrente elettrica (officine elettriche, laboratori di elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni, di informatica, aule speciali), materiali pericolosi (laboratori chimici e biologici), e anche in relazione a particolari problematiche oggetto della valutazione dei rischi come rumore e microclima, evacuazione e primo soccorso.
Gli incidenti nei laboratori e nelle officine possono determinare una responsabilità anche dell’assistente tecnico, quando derivino dal mancato rispetto delle norme di sicurezza come, ad esempio, nel caso di utilizzo di macchine non a norma, dell’esistenza di impianti e rete elettrica pericolosi, della conservazione inidonea di prodotti pericolosi, di una valutazione dei rischi carente e incompleta, di una inadeguatezza dei presidi di sicurezza, dell’assenza o inidoneità dei dispositivi di protezione individuale, della mancata o insufficiente formazione del personale, della mancante o insufficiente cartellonistica sui pericoli, della mancata informazione agli alunni, equiparati ai lavoratori sulle norme di sicurezza e sui pericoli. Riguardo alla sicurezza la funzione dell’assistente tecnico è infatti riconducibile alla figura del “preposto”, previsto dall’art. 19 e ss. del D.LVO 81/2008.
Il mancato rispetto delle direttive e il mancato esercizio del potere di iniziativa connesso alla responsabilità della conduzione tecnica degli ambienti di apprendimento assegnati e al previsto supporto tecnico allo svolgimento dell’attività didattica (come un’inadeguata vigilanza durante le esercitazioni, carente predisposizione e controllo dei dispositivi individuali di protezione, cattiva manutenzione, carente controllo della funzionalità, mancato controllo e ripristino delle condizioni di sicurezza delle strumentazioni e delle macchine utilizzate, inefficienza dei sistemi di controllo e protezione degli impianti, dei macchinari e delle strumentazioni) possono esporre gli alunni a rischi anche gravi per i quali si può configurare la responsabilità dell’assistente.
Stanti questi obblighi di vigilanza e di diligenza in capo all’assistente tecnico, seppur in ausilio del docente, occorre verificare che cosa accade nel caso in cui si verifichi un infortunio, o un minore si faccia male da solo o cagioni un danno a terzi.
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