Una sentenza della CGUE fondamentale in materia di tutela delle banche dati

Riporto il testo integrale di una sentenza che rappresenta un’importante punto di parte per l’interpretazione a livello giurisprudenziale del funzionamento del diritto sui generis e in generale della tutela delle banche dati in Unione Europea.
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2004
«Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Diritto sui generis – Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati – Parte (non) sostanziale del contenuto di una banca di dati – Estrazione e reimpiego – Sfruttamento normale – Pregiudizio ingiustificato dei legittimi interessi del costitutore – Banche di dati ippici – Elenchi di corse – Scommesse»

Nel procedimento C-203/02,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 24 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2002, nella causa tra

The British Horseracing Board Ltd e altri

William Hill Organization Ltd,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2004,
viste le osservazioni presentate:

per The British Horseracing Board Ltd e a., dal sig. P. Prescott, QC, dalla sig.ra L. Lane, barrister, e dal sig. H. Porter, solicitor;

per la William Hill Organization Ltd, dal sig. M. Platts-Mills, QC, dal sig. J. Abrahams, barrister, dai sigg. S. Kon et T. Usher e dalla sig.ra S. Turnbull, solicitors;

per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Vlaemminck, advocaat;

per il governo tedesco, dal sig. W.D. Plessing, in qualità di agente;

per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra A.P. Matos Barros, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2004,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 7 e 10, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CEE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»).

2

Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra The British Horseracing Board Ltd, il Jockey Club e Weatherbys Group Ltd (in prosieguo: «BHB e a.»), e la William Hill Organization Ltd (in prosieguo: la «William Hill»). Tale controversia è sorta dall’uso da parte della William Hill, ai fini dell’organizzazione di scommesse ippiche, di dati provenienti dalla banca di dati della BHB.

Ambito normativo

3

La direttiva ha per oggetto, in base al suo art. 1, n. 1, la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma. La banca di dati è definita, all’art. 1, n. 2, della direttiva, come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

4

L’art. 3 della direttiva istituisce una tutela a norma del diritto di autore a favore delle «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore».

5

L’art. 7 della direttiva istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:
«Oggetto della tutela
1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.
Ai fini del presente capitolo:
a)
per “estrazione”: si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b)
per “reimpiego”: si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3.      Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.
4.      Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere della tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.
5.      Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

6

L’art. 8, n. 1, della direttiva stabilisce:
«Il costitutore di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all’utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l’utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte».

7

Ai sensi dell’art. 9 della direttiva, «gli Stati membri possono stabilire che l’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca:

a)
qualora si tratti di un’estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica;
b)
qualora si tratti di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l’utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti;
c)
qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale».
8

L’art. 10 della direttiva prevede:
«1.    Il diritto di cui all’art. 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data del completamento.
(…)
3.      Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell’accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione».

9

La direttiva è stata recepita nel Regno Unito con l’adozione dei Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, entrati in vigore il 1° gennaio 1998. Questi Regulations sono formulati in maniera identica alla direttiva.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

10

La BHB e a. hanno il compito dell’organizzazione del settore delle corse ippiche del Regno Unito ed assicurano in tale ambito, con funzioni diverse, lo sviluppo e la gestione della banca di dati della BHB, la quale banca di dati raggruppa un numero rilevante di informazioni raccolte presso proprietari di cavalli, allenatori, organizzatori di corse ippiche e altri soggetti dell’ambiente ippico. Questa banca di dati contiene informazioni che riguardano, in particolare, il pedigree di un milione di cavalli circa, nonché informazioni denominate «informazioni precorsa» e relative alle corse che si devono svolgere nel Regno Unito. Queste ultime informazioni riguardano in particolare il nome, il luogo e la data della corsa, la distanza da percorrere, i criteri di ammissione, la data di chiusura dell’iscrizione, l’importo della tassa di ingresso e quello per il quale l’ippodromo contribuirà al premio assegnato a conclusione della corsa.

11

La Weatherbys Group Ltd, la società che alimenta e gestisce la banca di dati della BHB, esercita tre attività principali in relazione alle informazioni precorsa.

12

In primo luogo, essa registra le informazioni relative, in particolare, ai proprietari, agli allenatori, ai fantini, ai cavalli e alle prestazioni di questi ultimi nel corso delle varie corse.

13

In secondo luogo, essa attribuire un peso ai cavalli iscritti alle varie corse e definisce un handicap.

14

In terzo luogo, essa predispone l’elenco dei cavalli che partecipano a queste corse. Tale operazione viene effettuata da un call center che le appartiene e presso cui lavorano circa trenta persone, le quali prendono nota per telefono dell’iscrizione dei cavalli per ciascuna corsa organizzata. L’identità e la qualità di colui che ha effettuato l’iscrizione, nonché la corrispondenza tra le caratteristiche del cavallo ed i criteri di ammissione alla corsa, sono verificate successivamente. Dopo queste verifiche, le iscrizioni vengono pubblicate a titolo provvisorio. Per partecipare alla corsa l’allenatore deve confermare per telefono la partecipazione del cavallo procedendo a una dichiarazione di quest’ultimo entro il giorno precedente la corsa. Gli operatori devono allora verificare se il cavallo può essere autorizzato a partecipare alla corsa, in funzione del numero di dichiarazioni già registrate. Un computer centrale attribuisce poi un numero di casacca a ciascun cavallo e determina la sua posizione di partenza. L’elenco definitivo dei partecipanti viene pubblicato il giorno prima della corsa.

15

La banca di dati della BHB contiene informazioni essenziali non solo per coloro che sono direttamente interessati dalle corse ippiche, ma anche per gli organismi radiotelevisivi, nonché per le società di scommesse e i loro clienti. I costi collegati alla gestione della banca di dati della BHB ammontano a circa GBP 4 milioni all’anno. Le commissioni fatturate a terzi per l’uso delle informazioni che figurano in questa banca di dati coprono circa un quarto di questo importo.

16

La detta banca di dati è accessibile in linea su un sito Internet comune di BHB e Weatherbys Group Ltd. Una parte del suo contenuto viene diffuso anche settimanalmente nel bollettino ufficiale della BHB. Il contenuto di questa banca di dati viene messo anche, in tutto o in parte, a disposizione della società Racing Pages Ltd, che è controllata congiuntamente dalla Weatherbys Group Ltd e dalla Press Association e che, il giorno prima della corsa, trasmette le informazioni a vari aderenti, tra cui le società di scommesse, sotto forma di «Declarations Feed». La società Satellite Informations Services Ltd (in prosieguo: «SIS») è autorizzata dalla Racing Pages Ltd a trasmettere informazioni ai propri aderenti sotto forma di informazioni non elaborate («raw data feed»; in prosieguo: i «RDF»). I RDF contengono un gran numero di informazioni, in particolare i nomi dei cavalli che partecipano alle corse, i nomi dei fantini, i numeri di casacca e il peso assegnato a ciascun cavallo. I nomi dei cavalli che partecipano ad una determinata corsa sono messi a disposizione del pubblico il pomeriggio precedente il giorno della corsa nella stampa o mediante i servizi Ceefax e Teletext.

17

La William Hill, che è abbonata al Declarations Feed e ai RDF, è uno dei principali organizzatori di scommesse «fuori ippodromo» nel Regno Unito, per clienti britannici e internazionali. Essa ha lanciato un servizio di scommesse in linea su due siti Internet. Gli interessati possono prendere conoscenza su questi siti delle varie corse organizzate, degli ippodromi interessati, dei cavalli partenti e delle quote assegnate dalla William Hill.

18

Le informazioni presentate da quest’ultima sui suoi siti Internet sono tratte, da un lato, dai giornali pubblicati il giorno prima della corsa e, dall’altro, dai RDF forniti dal SIS il mattino della corsa.

19

Secondo l’ordinanza di rinvio, le informazioni che figurano sui siti Internet della William Hill rappresentano solo una parte irrilevante del numero totale di dati contenuti nella banca di dati della BHB, dato che esse riguardano solo i seguenti elementi di tale banca di dati: i nomi di tutti i cavalli che partecipano alla corsa di cui trattasi, la data, l’ora e/o il nome della corsa nonché il nome dell’ippodromo. Sempre secondo l’ordinanza di rinvio, le corse ippiche e gli elenchi dei cavalli partecipanti non vengono presentati allo stesso modo sui siti Internet della William Hill e nella banca di dati della BHB.

20

Nel marzo 2002 la BHB e a. hanno avviato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), un’azione legale contro la William Hill basata su un’asserita violazione del loro diritto sui generis. Esse affermano, da un lato, che l’uso quotidiano da parte della William Hill di informazioni ippiche tratte dai giornali e dai RDF costituisce un’estrazione o un reimpiego di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB, incompatibile con l’art. 7, n. 1, della direttiva. Dall’altro, esse sostengono che le estrazioni individuali effettuate dalla William Hill, anche ammettendo che non siano sostanziali, devono essere vietate ai sensi dell’art. 7, n. 5, della direttiva.

21

Con sentenza 9 febbraio 2001, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha dichiarato fondato il ricorso della BHB e a. La William Hill ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

22

Dovendo far fronte a problemi di interpretazione della direttiva, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se l’una o l’altra delle espressioni:
“parte sostanziale del contenuto di una banca di dati”;
“parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati”
di cui all’art. 7 della direttiva possa includere opere, dati o altri elementi ricavati dalla banca di dati, ma che non sono sistematicamente o metodicamente disposti come nella banca di dati e che non offrono le stesse possibilità di accesso individuale che presenta la banca di dati.
2)
Che cosa si intende con il termine “conseguimento” di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva. In particolare, se [gli elementi menzionati al punto 14 della presente sentenza] possano costituire un simile conseguimento.
3)
Se la “verifica” di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva sia limitata a garantire a intervalli di tempo che l’informazione contenuta in una banca di dati sia, o continui ad essere, corretta.
4)
Che cosa si indenda all’art. 7, n. 1, della direttiva con le espressioni:
“una parte sostanziale [del contenuto di una banca di dati] valutata in termini qualitativi”; e
“una parte sostanziale [del contenuto di una banca di dati] valutata in termini quantitativi”.
5)
Che cosa si intende all’art. 7, n. 5, della direttiva, con l’espressione “parti non sostanziali del contenuto della banca di dati”.
6)
In particolare in ciascun caso:
se “sostanziale” significhi qualcosa di più di “insignificante” e, in caso affermativo, che cosa;
se non “sostanziale” significhi semplicemente che non è “sostanziale”.
7)
Se il termine “estrazione” di cui all’art. 7 della direttiva si riferisca solo al trasferimento del contenuto di una banca di dati direttamente dalla banca di dati ad un altro supporto o se riguardi anche il trasferimento di opere, dati o altri elementi che sono indirettamente ricavati dalla banca di dati, senza avere accesso diretto alla banca di dati.
8)
Se il termine “reimpiego” di cui all’art. 7 della direttiva si riferisca solo alla messa a disposizione del pubblico del contenuto della banca di dati direttamente a partire dalla stessa o se comprenda anche la messa a disposizione del pubblico di opere, dati o altri elementi che sono ricavati indirettamente dalla banca di dati, senza avere accesso diretto alla stessa.
9)
Se il termine “reimpiego” di cui all’art. 7 della direttiva sia limitato al primo atto con cui il contenuto della banca di dati è messo a disposizione del pubblico.
10)
Che cosa si intenda all’art. 7, n. 5, della direttiva con “operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati”. In particolare se [i comportamenti descritti ai punti 17-19 della presente sentenza], considerati alla luce [degli elementi di cui al punto 15 della presente sentenza], possano costituire operazioni di tale natura.
11)
Se l’art. 10, n. 3, della direttiva significhi che, in ogni caso di “modifica sostanziale” del contenuto di una banca di dati, che consente di attribuire alla banca di dati risultante da tale modifica una propria specifica durata di protezione, la banca di dati risultante debba essere considerata come una nuova e distinta banca di dati in relazione all’obiettivo dell’art. 7, n. 5».

Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari

23

L’art. 7, n. 1, della direttiva conferisce una tutela specifica, qualificata come diritto sui generis, al costitutore di una banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva, qualora «il conseguimento, la verifica e la presentazione [del] contenuto di [quest’ultima] attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo».

24

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende ottenere un’interpretazione della nozione di investimento collegato, rispettivamente, al conseguimento e alla verifica del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

25

L’art. 7, n. 1, della direttiva autorizza il costitutore di una banca di dati tutelata mediante il diritto sui generis a vietare l’estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa. L’art. 7, n. 5, vieta del resto le operazioni di estrazione e/o di reimpiego ripetute e sistematiche di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che sarebbero contrarie alla normale gestione di tale banca di dati o che arrecherebbero un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati.

26

La settima, l’ottava e la nona questione sottoposte, che occorre esaminare congiuntamente, riguardano le nozioni di estrazione e di reimpiego. Le nozioni di parte sostanziale e di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati costituiscono, dal canto loro, il punto centrale della prima, della quarta, della quinta e della sesta questione, che saranno anch’esse esaminate congiuntamente.

27

La seconda questione si riferisce alla portata del divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva. Con l’undicesima questione si intende accertare se una modifica sostanziale apportata dal costitutore della banca di dati al contenuto di quest’ultima consenta di concludere per l’esistenza di una nuova base di dati al fine di valutare, nel contesto dell’art. 7, n. 5 della direttiva, il carattere ripetuto e sistematico di operazioni di estrazione o di reimpiego relative a parti non sostanziali della banca di dati.
Sulla seconda e terza questione, relative alla nozione di investimento collegato al conseguimento o alla verifica del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva

28

Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di investimento collegato alla nozione o alla verifica del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

29

A tal riguardo, occorre ricordare che l’art. 7, n. 1, della direttiva riserva il beneficio della tutela, conferita dal diritto sui generis, alle banche di dati che rispondono ad un criterio preciso, ossia occorre che il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

30

In base al nono, decimo e dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, la finalità di quest’ultima, come rileva la William Hill, è di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di «memorizzazione» e «gestione» dei dati che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività. Ne deriva che la nozione di investimento collegata al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati dev’essere intesa, in generale, nel senso che riguarda l’investimento destinato alla costituzione della detta banca di dati in quanto tale.

31

In tale contesto, la nozione di investimento collegata al conseguimento del contenuto di una banca di dati, come sottolineano la William Hill e i governi belga, tedesco e portoghese, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi istituiti per la creazione stessa di elementi indipendenti. Il fine della tutela, conferita dal diritto sui generis, introdotta dalla direttiva è infatti di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati.

32

Questa interpretazione è corroborata dal trentanovesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo il quale l’obiettivo del diritto sui generis è di garantire una tutela contro l’appropriazione dei risultati ottenuti dall’investimento finanziario e professionale effettuato dal soggetto che ha «ottenuto e raccolto il contenuto» di una banca di dati. Come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 41-46 delle sue conclusioni, nonostante leggere differenze terminologiche, tutte le versioni linguistiche di questo trentanovesimo ‘considerando’ si pongono a favore di un’interpretazione che esclude dalla nozione di conseguimento la creazione degli elementi contenuti nella banca di dati.

33

Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva, in base al quale la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali su CD non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis, fornisce un argomento aggiuntivo a sostegno di questa interpretazione. Ne deriva infatti che i mezzi impiegati per la creazione stessa delle opere o degli elementi che figurano nella banca di dati, all’occorrenza su un CD, non sono equiparabili ad un investimento collegato al conseguimento del contenuto della detta banca di dati e non possono quindi essere presi in considerazione per valutare il carattere rilevante dell’investimento collegato alla costituzione di tale banca di dati.

34

La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati all’operazione di verifica nel corso della fase di creazione di dati o di altri elementi successivamente raccolti in una banca di dati costituiscono invece mezzi relativi a questa creazione e non possono pertanto essere presi in considerazione al fine di valutare l’esistenza di un investimento rilevante nell’ambito dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

35

In tale contesto, il fatto che la costituzione di una banca di dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca di dati è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale banca di dati non esclude, in quanto tale, che costui possa rivendicare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, nel senso precisato ai punti 31-34 della presente sentenza, hanno dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione di questi elementi.

36

A tal riguardo, anche se la ricerca di dati e la verifica della loro esattezza al momento della costituzione della banca di dati non richiedono, in via di principio, dal soggetto che costituisce questa banca di dati l’impiego di mezzi particolari poiché si tratta di dati che esso ha creato e che sono a sua disposizione, ciò non toglie che la raccolta di questi dati, la loro disposizione sistematica o metodica nell’ambito della banca di dati, l’organizzazione della loro accessibilità individuale e la verifica della loro esattezza per tutto il periodo di funzionamento della banca di dati possano richiedere un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

37

Nella causa principale il giudice del rinvio chiede se gli investimenti descritti al punto 14 della presente sentenza siano equiparabili ad un investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca di dati della BHB. Le attrici nella causa principale insistono a tal riguardo sul carattere sostanziale degli investimenti soprammenzionati.

38

Tuttavia, gli investimenti collegati alla determinazione, ai fini dell’organizzazione di corse ippiche, dei cavalli ammessi a partecipare alla corsa di cui trattasi si riferiscono alla creazione dei dati costitutivi degli elenchi relativi a queste corse che figurano nella banca di dati della BHB. Essi non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca di dati. Non possono quindi essere presi in considerazione per valutare il carattere sostanziale dell’investimento collegato alla costituzione di questa banca di dati.

39

Certo, il processo di iscrizione di un cavallo su un elenco di corsa richiede un certo numero di verifiche preliminari, relative all’identità di colui che effettua l’iscrizione, alle caratteristiche del cavallo, nonché alle qualificazioni del cavallo, del suo proprietario e del fantino.

40

Tuttavia, questo lavoro di verifica preliminare interviene nella fase di creazione dell’elenco relativo alla corsa di cui trattasi. Esso costituisce quindi un investimento collegato alla creazione di dati, e non alla verifica del contenuto della banca di dati.

41

Ne deriva che i mezzi destinati all’elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica che si inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento e alla verifica del contenuto della banca di dati nella quale figura questo elenco.

42

Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda e la terza questione nel modo seguente:

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva, deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.
I mezzi destinati all’elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica che si inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento ed alla verifica del contenuto della banca di dati nella quale figura tale elenco.

Sulla settima, ottava e nona questione, relative alle nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva

43

Con la settima, l’ottava e la nona questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’uso di una banca di dati quale quello effettuato dalla William Hill costituisca un’estrazione e/o un reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva. Il giudice del rinvio chiede in particolare se la tutela conferita dal diritto sui generis comprenda anche i casi di uso di dati i quali, benché provenienti da una banca di dati tutelata, sono stati ottenuti dal costitutore presso fonti diverse da quest’ultima.

44

La tutela, conferita dal diritto sui generis, istituita dall’art. 7, n. 1, della direttiva accorda al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati, secondo la formulazione del quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva. Inoltre, l’art. 7, n. 5, della direttiva vieta a talune condizioni l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati.

45

Le nozioni di estrazione e di reimpiego devono essere interpretate alla luce dell’obiettivo perseguito dal diritto sui generis. Quest’ultimo mira a tutelare il costitutore della banca di dati contro «atti dell’utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all’investimento» del costitutore stesso, come risulta dal quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva.

46

Dal quarantottesimo ‘considerando’ della stessa direttiva risulta che il diritto sui generis si basa su una giustificazione economica consistente nell’assicurare al costitutore della banca di dati la tutela e la remunerazione dell’investimento destinato alla costituzione e al funzionamento della detta banca di dati.

47

In tale contesto, è irrilevante, ai fini della valutazione della portata della tutela conferita dal diritto sui generis, il fatto che l’operazione di estrazione e/o di reimpiego abbia come fine la costituzione di un’altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria, di dimensioni identiche o diverse da questa, o che tale operazione si inserisca nell’ambito di un’attività diversa dalla costituzione di una banca di dati. Il quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva conferma a tal riguardo che «il diritto di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l’utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento».

48

Occorre anche rilevare che, se la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1992, C 156, pag. 4), presentata dalla Commissione il 15 aprile 1992, limitava, in base al suo art. 2, n. 5, l’ambito della tutela conferita dal diritto sui generis alle operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate «per fini commerciali», l’assenza di riferimento, nell’art. 7 della direttiva, ad una tale finalità significa che è irrilevante, al fine di valutare la liceità di un’operazione in relazione a tale articolo, che l’operazione persegua o meno un fine commerciale.

49

All’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva, l’estrazione è definita come «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma», mentre al n. 2, lett. b), di questo stesso articolo il reimpiego è definito come «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme».

50

Il riferimento a «una parte sostanziale» nella definizione delle nozioni di estrazione e di reimpiego dà adito a confusione in quanto dall’art. 7, n. 5, della direttiva risulta che l’estrazione o il reimpiego può riguardare anche una parte non sostanziale di una banca di dati. Come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, il riferimento all’art. 7, n. 2, della direttiva, al carattere sostanziale della parte estratta o reimpiegata non riguarda la definizione di queste nozioni in quanto tale ma deve essere inteso nel senso che riguarda una delle condizioni di applicazione del diritto sui generis istituito dall’art. 7, n. 1, della direttiva.

51

L’uso di espressioni quali «con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma» e «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico» dimostra che il legislatore comunitario ha voluto conferire un senso ampio alle nozioni di estrazione e di reimpiego. Alla luce dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, queste nozioni devono essere quindi interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo dei redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento.

52

In un tale contesto, e contrariamente alla tesi sostenuta dalla William Hill e dai governi belga e portoghese, le nozioni di estrazione e di reimpiego non possono essere limitate ai casi di estrazione e di reimpiego operati direttamente a partire dalla banca di dati originaria, lasciando così il soggetto che ha costituito la banca di dati senza tutela nei confronti di operazioni non autorizzate di copiatura operate a partire da una copia della sua banca di dati. Questa interpretazione è confermata dall’art. 7, n. 2, lett. b), della direttiva, secondo cui la prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di «controllare la rivendita» di questa copia nella Comunità, ma non quello di controllare l’estrazione e il reimpiego del contenuto di questa copia.

53

Dato che operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate da un terzo a partire da una fonte diversa dalla banca di dati interessata sono tali, così come operazioni analoghe effettuate direttamente a partire dalla detta banca di dati, da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore di questa banca di dati, occorre ritenere che le nozioni di estrazione e di reimpiego non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.

54

Occorre tuttavia sottolineare che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda unicamente le operazioni di estrazione e di reimpiego, quali definite all’art. 7, n. 2, della direttiva. Questa tutela non riguarda invece le operazioni di consultazione di una banca di dati.

55

Certo, il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla sua banca di dati o riservare l’accesso ad essa a determinati soggetti. Tuttavia, se esso stesso rende il contenuto della sua banca di dati o di una parte di essa accessibile al pubblico, il suo diritto sui generis non gli consente più di opporsi alla consultazione di questa banca dati da parte di terzi.

56

Lo stesso vale se il costitutore della banca di dati autorizza un terzo a reimpiegare il contenuto della sua banca di dati, ossia a diffondere quest’ultimo tra il pubblico. Risulta infatti dalla definizione della nozione di reimpiego che figura all’art. 7, n. 2, lett. b), letto unitamente al quarantunesimo ‘considerando’ della stessa, che l’autorizzazione di questa persona relativa al reimpiego della sua banca di dati o di una parte sostanziale di essa significa che essa consente a che la sua banca di dati o la parte interessata sia resa accessibile al pubblico da parte del terzo che beneficia di tale autorizzazione. Autorizzando il reimpiego, il costitutore della banca di dati crea così per gli interessati una fonte alternativa di accesso al contenuto della sua banca di dati e di consultazione della stessa.

57

Il fatto che la banca di dati possa essere consultata da terzi presso «qualcuno che la reimpiega» che beneficia di un’autorizzazione del costitutore della banca di dati non impedisce del resto a quest’ultimo di recuperare il valore del suo investimento. Infatti, quest’ultimo può fissare una commissione per il reimpiego della totalità o di una parte della banca di dati che tenga conto, in particolare, delle prospettive di consultazioni successive, e che gli garantisca così una remunerazione sufficiente dei suoi investimenti.

58

Per contro, all’utente legittimo di una banca di dati, ossia all’utente il cui accesso al contenuto della banca di dati per fini di consultazione si basa sul consenso diretto o indiretto del costitutore, può essere impedito da quest’ultimo, in forza del diritto sui generis istituito dall’art. 7, n. 1, della direttiva, di effettuare operazioni consistenti nell’estrazione e/o nel reimpiego a sua volta della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati. Il consenso del costitutore della banca di dati per quanto riguarda la consultazione di quest’ultima non comporta infatti un esaurimento del suo diritto sui generis.

59

Quest’analisi è confermata, per quanto riguarda l’estrazione, dal quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva, secondo cui, «qualora la visualizzazione su schermo di una banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto». Per quanto riguarda il reimpiego, il quarantatreesimo ‘considerando’ della direttiva precisa nello stesso senso che, «in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario della trasmissione».

60

Occorre tuttavia sottolineare che il divieto di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva riguarda solo le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o a una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati che ha richiesto un investimento rilevante per la sua costituzione. Dall’art. 8, n. 1, della direttiva risulta che, al di fuori dei casi previsti dall’art. 7, n. 5 della stessa direttiva, il diritto sui generis non vieta ad un utente legittimo di effettuare operazioni di estrazione o di reimpiego relative a parti non sostanziali del contenuto di una banca di dati.

61

Da quanto precede deriva che le operazioni di estrazione, ossia il trasferimento del contenuto di una banca di dati su un altro supporto, e le operazioni di reimpiego, ossia la messa a disposizione del pubblico del contenuto di una banca di dati, che riguardano la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati richiedono l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, anche se quest’ultimo ha reso la sua banca di dati accessibile in tutto o in parte al pubblico o ha autorizzato uno o alcuni terzi determinati a diffondere questa tra il pubblico.

62

La direttiva contiene una deroga al principio sancito al punto precedente. L’art. 9 definisce in maniera esauriente tre ipotesi in cui gli Stati membri possono stabilire che l’utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costitutore della stessa, estrarre e/o reimpiegare una «parte sostanziale» del contenuto di tale banca. Si tratta dell’estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica, di un’estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica e dell’estrazione e/o del reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.

63

Nella causa principale, dall’ordinanza di rinvio risulta che i dati relativi alle corse ippiche che la William Hill colloca sul suo sito Internet e che trovano la loro origine nella banca di dati della BHB sono tratti, da un lato, dai giornali pubblicati la vigilia della corsa e, dall’altro, dai RDF forniti dal SIS.

64

Secondo l’ordinanza di rinvio, le informazioni pubblicate nei giornali sono fornite alla stampa direttamente dalla Weatherbys Group Ltd, la società che gestisce la banca di dati della BHB. Per quanto riguarda l’altra fonte di informazione della William Hill, va ricordato che la SIS è autorizzata dalla Racing Pages Ltd, controllata in parte dalla Weatherbys Group Ltd, a trasmettere informazioni relative alle corse ippiche sotto forma dei RDF ai propri aderenti, tra i quali figura la William Hill. I dati della banca di dati della BHB che riguardano le corse dei cavalli sono stati quindi resi accessibili al pubblico per fini di consultazione con l’autorizzazione della BHB.

65

Benché la William Hill sia un utente legittimo della banca di dati resa accessibile al pubblico, quanto meno per quanto riguarda la parte di questa banca di dati corrispondente alle informazioni relative alle corse, dall’ordinanza di rinvio risulta che essa effettua operazioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva. Da un lato, essa estrae dati che trovano la loro fonte nella banca di dati dei BHB trasferendoli da un supporto ad un altro. Essa integra infatti questi dati nel proprio sistema elettronico. D’altra parte, essa reimpiega questi dati mettendoli a sua volta a disposizione del pubblico tramite il suo sito Internet, al fine di consentire ai suoi clienti di effettuare scommesse su corse ippiche.

66

Ora, dall’ordinanza di rinvio, risulta che queste operazioni di estrazione e di reimpiego sono state effettuate senza l’autorizzazione della BHB e a. Poiché la presente causa non corrisponde a nessuna delle ipotesi di cui all’art. 9 della direttiva, operazioni quali quelle effettuate dalla William Hill potrebbero quindi essere vietate dalla BHB e a. in forza del loro diritto sui generis a condizione che esse riguardino la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva. Se tali operazioni riguardano parti non sostanziali di tale banca di dati, esse potrebbero essere vietate solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva.

67

In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la settima, l’ottava e la nona questione nel modo seguente:

Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di esso. Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.
Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati.

Sulla prima, quarta, quinta e sesta questione, relative alle nozioni di parte sostanziale e di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva

68

Con la quarta, la quinta e la sesta questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sul significato delle nozioni di parte sostanziale e di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati nel contesto dell’art. 7 della direttiva. Con la prima questione, esso chiede del resto se elementi provenienti da una banca di dati sfuggano alla qualifica come parte, sostanziale o meno, di questa banca di dati allorché la loro disposizione sistematica o metodica e le condizioni della loro accessibilità individuale vengono modificate dall’autore dell’estrazione e/o del reimpiego.

69

A tal riguardo, occorre ricordare che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda le banche di dati la cui costituzione ha richiesto un investimento rilevante. In tale ambito, l’art. 7, n. 1, della direttiva, vieta l’estrazione e/o il reimpiego non solo della totalità di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ma anche di una parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo o quantitativo, del contenuto di quest’ultima. Questa disposizione mira ad evitare, secondo il quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva, che l’utente, «con i suoi atti, [arrechi] un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento». Da questo ‘considerando’ risulta che la valutazione, dal punto di vista qualitativo, del carattere sostanziale della parte di cui trattasi deve, così come la valutazione sotto l’aspetto quantitativo, riferirsi all’investimento collegato alla costituzione della banca di dati e al pregiudizio arrecato a questo investimento dall’operazione di estrazione e/o di reimpiego relativa a tale parte.

70

La nozione di parte sostanziale, valutata dal punto di vista quantitativo, del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della stessa. Infatti, se un utente estrae e/o reimpiega una parte quantitativamente rilevante del contenuto di una banca di dati la cui costituzione ha richiesto l’impiego di mezzi rilevanti, l’investimento relativo alla parte estratta e/o reimpiegata è, proporzionalmente, anche esso rilevante.

71

La nozione di parte sostanziale, valutata dal punto di vista qualitativo, del contenuto della banca di dati si riferisce alla rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione e/o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata. Una parte quantitativamente trascurabile del contenuto di una banca di dati può infatti rappresentare, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un considerevole investimento umano, tecnico o finanziario.

72

Occorre aggiungere che, poiché l’esistenza del diritto sui generis non dà luogo, secondo il quarantaseiesimo ‘considerando’ della direttiva, alla creazione di un nuovo diritto sulle opere, sui dati, o sugli elementi stessi della banca di dati, il valore intrinseco degli elementi oggetto dell’operazione di estrazione e/o di reimpiego non costituisce un criterio pertinente per valutare il carattere sostanziale della parte di cui trattasi.

73

Per quanto riguarda la nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati, occorre ritenere che in questa nozione rientra qualsiasi parte che non risponde alla nozione di parte sostanziale da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

74

A tal riguardo, dall’ordinanza di rinvio risulta che gli elementi riportati sui siti Internet della William Hill, che provengono dalla banca di dati della BHB, rappresentano solo una percentuale irrilevante della dimensione totale di tale banca di dati, come è stato rilevato al punto 19 della presente sentenza. Da un punto di vista quantitativo, si dovrebbe quindi ritenere che i detti elementi non costituiscono una parte sostanziale del contenuto di questa banca di dati.

75

Secondo l’ordinanza di rinvio, le informazioni pubblicate dalla William Hill riguardano solo gli elementi seguenti della banca di dati della BHB: i nomi di tutti i cavalli partecipanti alla corsa in questione, la data, l’ora e/o il nome della corsa, nonché il nome dell’ippodromo come è stato rilevato al punto 19 della presente sentenza.

76

Al fine di valutare se questi elementi rappresentino una parte sostanziale, dal punto di vista qualitativo, del contenuto della banca di dati della BHB, occorre esaminare se gli sforzi umani, tecnici e finanziari consentiti dal costitutore della banca di dati per il conseguimento, la verifica e la presentazione di questi dati rappresentino un investimento rilevante.

77

La BHB e a. sostengono a tal riguardo che i dati estratti e/o reimpiegati dalla William Hill sono importanti poiché in mancanza degli elenchi dei partecipanti le corse ippiche non potrebbero aver luogo. Essi aggiungono che questi dati rappresentano un investimento rilevante caratterizzato dall’intervento di un call center presso cui lavorano più di 30 dipendenti.

78

Occorre tuttavia ricordare, innanzi tutto, che il valore intrinseco dei dati oggetto dell’operazione di estrazione e/o di reimpiego non costituisce un criterio pertinente per valutare il carattere sostanziale, da un punto di vista quantitativo, della parte di cui trattasi. Il fatto che i dati estratti e reimpiegati dalla William Hill siano essenziali per l’organizzazione delle corse ippiche di cui la BHB e a. sono incaricati è quindi senza pertinenza per valutare se le operazioni della William Hill riguardino una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB.

79

Inoltre, occorre ricordare che i mezzi destinati alla creazione stessa degli elementi che figurano in una banca di dati non possono essere presi in considerazione per valutare il carattere sostanziale dell’investimento collegato alla costituzione di questa banca di dati, così come è stato indicato ai punti 31-33 della presente sentenza.

80

Ora, i mezzi destinati dalla BHB e a. alla determinazione, ai fini dell’organizzazione di corse ippiche, della data, dell’orario, del luogo e/o del nome della corsa, nonché dei cavalli partecipanti a quest’ultima, corrispondono ad un investimento collegato alla creazione di elementi contenuti nella banca di dati della BHB. Di conseguenza, e se, come risulta dall’ordinanza di rinvio, gli elementi estratti e reimpiegati dalla William Hill non hanno richiesto da parte della BHB e a. un investimento autonomo rispetto ai mezzi richiesti per la loro creazione, si dovrebbe ritenere che questi elementi non rappresentino una parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, della banca di dati della BHB.

81

In tale contesto, non occorre quindi risolvere la prima questione sottoposta. La modifica apportata dall’autore dell’operazione di estrazione e di reimpiego alla disposizione o alle condizioni di accessibilità individuale dei dati oggetto di tale operazione non può, in ogni caso, avere per effetto di trasformare in parte sostanziale del contenuto della banca di dati di cui trattasi una parte che non riveste tale qualità.

82

Sulla base di quanto precede, occorre risolvere la quarta, quinta e sesta questione nel modo seguente:

La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati.
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.
Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

Sulla decima questione, relativa alla portata del divieto di cui all’art. 7, n. 5 della direttiva

83

Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede quale sia il tipo di operazioni cui si riferisce il divieto di cui all’art. 7, n. 5 della direttiva. Esso intende inoltre accertare se operazioni quali quelle effettuate dalla William Hill siano interessate da questo divieto.

84

A tal riguardo, dall’art. 8, n. 1, e del quarantaduesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che, in via di principio, il costitutore di una banca di dati non può impedire all’utente legittimo della stessa di compiere operazioni di estrazione e di reimpiego relative ad una parte non sostanziale del suo contenuto. L’art. 7, n. 5, della direttiva, che autorizza il costitutore di una banca di dati ad opporsi, a talune condizioni, a tali operazioni, figura quindi come un’eccezione rispetto a questo principio.

85

Nella posizione comune (CE) n. 20/95 definita dal Consiglio il 10 luglio 1995 (GU C 288, pag. 14), si fa presente, al punto 14 della motivazione, che, «per evitare che la mancanza di tutela di parti non sostanziali determini estrazioni o reimpieghi abusivi, ripetuti e sistematici, delle parti non sostanziali, una clausola di salvaguardia è stata inserita nell’art. 7, paragrafo 5, della posizione comune».

86

Ne deriva che l’art. 7, n. 5 della direttiva ha come scopo di evitare che sia eluso il divieto di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva. L’obiettivo di questa disposizione è di ostacolare estrazioni e/o reimpieghi ripetuti e sistematici di parti non sostanziali nel contenuto di una banca di dati, che, per il loro effetto cumulativo, pregiudicherebbero gravemente l’investimento del costitutore della banca di dati, allo stesso modo delle operazioni di estrazione e/o di reimpiego di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva.

87

La disposizione vieta quindi le operazioni di estrazione effettuate da utenti della banca di dati, le quali, per il loro carattere ripetuto e sistematico, finirebbero col ricostituire, senza l’autorizzazione del costitutore, la base di dati nel suo insieme o, quantomeno, una parte sostanziale della stessa, sia esso al fine della costituzione di un’altra banca di dati o al fine dell’esercizio di un’attività diversa dalla costituzione di una tale banca di dati.

88

Inoltre, l’art. 7, n. 5, della direttiva vieta ad un terzo di eludere il divieto di reimpiego di cui all’art. 7, n. 1 della direttiva, mettendo a disposizione del pubblico in maniera sistematica e ripetuta parti non sostanziali del contenuto della banca di dati.

89

In tale contesto, le «operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati» si riferiscono a comportamenti non autorizzati, che mirano a ricostituire, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di estrazione, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis e/o a mettere a disposizione del pubblico, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore di tale banca di dati.

90

Nella causa principale risulta che le operazioni di estrazione e di reimpiego effettuate dalla William Hill, secondo le indicazioni fornite nell’ordinanza di rinvio, riguardano parti non sostanziali del contenuto della banca di dati della BHB come è stato rilevato ai punti 74-80 della presente sentenza. In base all’ordinanza di rinvio, esse sono effettuate in occasione di ciascuna corsa organizzata. Esse presentano quindi un carattere ripetuto e sistematico.

91

Tale operazioni non mirano tuttavia ad eludere il divieto di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva. Infatti, è escluso che, mediante l’effetto cumulativo delle sue operazioni, la William Hill ricostituisca e metta a disposizione del pubblico la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca di dati della BHB e pregiudichi pertanto gravemente l’investimento destinato dalla BHB e a. alla costituzione di questa banca di dati.

92

Occorre sottolineare a tal fine che, secondo l’ordinanza di rinvio, gli elementi provenienti dalla banca di dati della BHB che sono pubblicati quotidianamente sui siti Internet della William Hill riguardano solo le corse del giorno e si limitano alle informazioni menzionate al punto 19 della presente sentenza.

93

Ora, come è stato esposto al punto 80 della presente sentenza, dall’ordinanza di rinvio risulta che la presenza, nella banca di dati delle attrici, degli elementi oggetto delle operazioni della William Hill non ha richiesto da parte della BHB e a. un investimento autonomo rispetto ai mezzi destinati alla loro creazione.

94

Si dovrebbe quindi ritenere che il divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva non riguardi operazioni quali quelle della William Hill.

95

In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la decima questione posta nel senso che il divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva riguarda le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento di tale soggetto.

96

In tale contesto, non è necessario risolvere l’undicesima questione sottoposta.

Sulle spese

97

Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)
La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, concernente la tutela giuridica della banche di dati, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9 deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca di dati non rientrano in questa nozione.
I mezzi destinati all’elaborazione di un elenco dei cavalli partecipanti ad una corsa e alle operazioni di verifica che si inseriscono in tale ambito non corrispondono ad un investimento collegato al conseguimento e alla verifica del contenuto della banca di dati nella quale figura tale elenco.
2)
Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di essa. Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.
Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati.
3)
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo quantitativo, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati.
La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo qualitativo, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dalla questione se tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.
Rientra nella nozione di parte non sostanziale del contenuto di una banca di dati qualsiasi parte che non risponda alla nozione di parte sostanziale sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.
4)
Il divieto di cui all’art. 7, n. 5, della direttiva 96/9 riguarda le operazioni non autorizzate di estrazione e/o di reimpiego che, mediante il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire e/o a mettere a disposizione del pubblico, senza l’autorizzazione del costitutore della banca di dati, la totalità o una parte sostanziale del contenuto della detta banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento di tale soggetto.


Firme

Fonte: http://aliprandi.blogspot.com/2020/01/sentenza-cgue-tutela-banche-dati.html

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