Una norma per l’open data
Di seguito riporto sia il testo dell’art. 5 come fu approvato dal legislatore nel lontano 1941 (e com’è tutt’ora), sia il testo della mia proposta di modifica.
Art. 5 Legge 633/1941 – TESTO ATTUALE
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
Art. 5 Legge 633/1941 – MIA PROPOSTA
Le disposizioni di questa legge non si applicano: a) ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere; b) alle banche dati e ai documenti realizzati e pubblicati dallo stato e dalle pubbliche amministrazioni nell’esecuzione della propria missione istituzionale o comunque in ossequio a un obbligo di legge. Questa previsione si estende alle opere dell’ingegno, come immagini, disegni, tabelle, mappe e opere simili, che sono parte integrante dei documenti realizzati e pubblicati.
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