Fine di lucro e file sharing di opere coperte da copyright: la sentenza del Tribunale di Frosinone
Nei giorni scorsi sono circolati vari articoli e commenti in merito a una sentenza del Tribunale Civile di Frosinone che, pronunciandosi su opposizione all’ordinanza-ingiunzione, ha annullato una sanzione di circa 600 mila euro comminata dalla Guardia di Finanza ai titolari del dominio Filmakers.biz e dei domini ad esso connessi, per violazione dell’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore. (Per chi non lo sapesse, Filmakers.biz è uno dei principali siti di condivisione di film e serie tv.)
Si tratta di una sentenza innovativa dato che per la prima volta a livello europeo un giudice riconosce le ragioni del service provider e della sua difesa (qui nella persona dell’avv. Fulvio Sarzana) a scapito delle ragioni dei titolari dei diritti. Per un commento più dettagliato del provvedimento si rimanda all’articolo “Leciti i link ai siti con streaming di film”, prima sentenza in Italia uscito su Repubblica.it, nel quale l’avv. Marco Scialdone dichiara:
“Per la prima volta, è stato ristabilito lo stato di diritto nelle questioni di copyright. Questo è infatti il primo giudice che riconosce che se non ci sono prove sufficienti, un sito non può essere chiuso e il suo gestore sanzionato. Finora invece in Italia c’è stato un automatismo, come un riflesso culturale più che giuridico: se un sito era bollato come pirata, il giudice non usava le solite cautele per verificare l’impianto probatorio. Il tutto perché le tante battaglie politiche fatte dall’industria del copyright ha fatto passare l’idea che certe attività sono di per sé illegali, quindi attenzione del giudice si abbassava nell’affrontare i casi.”
Interessante la massima che si può estrarre dalla sentenza (che in realtà è abbastanza sintetica) in merito al concetto di “fini di lucro” nell’ambito della diffusione non autorizzata sul web di materiale protetto da copyright.
Giova precisare che l’articolo 171-ter, 2 comma, lett a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fini di lucro di un’opera protetta dal diritto d’autore o di parte di essa attua attraverso connessioni di qualsiasi genere.
Con l’espressione a fini di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto ne consegue che, alla fine della commissione dell’illecito in esame deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa.
Il fine di lucro costituisce, dunque, il requisito essenziale di punibilità.
Nella fattispecie in esame, nel richiamato verbale della Guardia di Finanza, a parte l’iniziale generico richiamo alle indagini svolte nei confronti di una pluralità di domini che assoggettava pubblicità preliminare l’accesso alla visione dell’opera tutelata, nulla risulta specificamente verificato l’allegato in relazione alla natura dei banner pubblicitari e alla effettiva capacità di produrre reddito in favore di filemakers.biz, filemaker.me, filemakerz.org e cineteka.org.
Il testo integrale della sentenza (Tribunale di Frosinone, N. 181/2017; r.g. 1766/2015) è disponibile su JurisWiki.it.
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